A seguito delle segnalazioni di numerosi utenti in merito al rifiuto di alcune compagnie di portare a bordo PET, nonché di segnalazioni in merito alle procedure di caricamento in stiva dei PET con un peso superiore a 8 kg, è stato istituito un apposito Gruppo di lavoro per effettuare un approfondimento in merito alle norme e alle condizioni con le quali i PET vengono trasportati a bordo degli aeromobili. Alla luce di quanto sopra si rappresenta che, con adeguate prescrizioni, non sussistono oggettive esigenze di safety aeronautiche per le quali si limiti l’accesso dei PET all’interno di una cabina di un aeromobile.
Di conseguenza - precisa ENAC in una sua specifica informativa - al fine di evitare possibili sanzioni, anche di natura penale, alle compagnie che, non potendo trasportare in cabina PET con un peso superiore agli 8 kg, trasportano tali PET in stiva con condizioni che potrebbero non essere del tutto idonee a garantire la salute dell’animale, nonché per garantire il diritto dei passeggeri aerei proprietari di PET con peso superiore agli 8 kg, si ritiene possibile approvare procedure con le quali le compagnie aeree nazionali imbarchino in cabina PET dal peso superiore agli 8 kg e comunque nel peso massimo pari al peso medio di un passeggero a determinate condizioni.
Le procedure dovranno prevedere strumenti di mitigazione che garantiscano il contenimento dell’animale attraverso il collocamento all’interno di un trasportino che potrà essere collocato anche sopra i sedili. Il trasportino all’interno del quale verrà posto il PET non dovrà occupare dei posti con accesso diretto a uscite di emergenza o nei quali la loro presenza possa impedire ai membri dell’equipaggio di svolgere i propri compiti e/o ostruire l’accesso agli equipaggiamenti di emergenza e/o ostacolare l’evacuazione di emergenza dell’aeromobile.
Il comandante, l’equipaggio ed eventualmente gli altri passeggeri dovranno essere preventivamente informati nel caso di trasporto di PET superiore agli 8 kg e la compagnia dovrà porre in essere le misure necessarie per gestire le esigenze degli altri passeggeri con strumenti idonei quali ad esempio il cambio posto o le buffer zones. Dovrà essere previsto un numero di massimo di PET in cabina in relazione alla tipologia di aeromobile.
Dovranno essere previste procedure condivise con i prestatori di servizi di assistenza a terra volte a bilanciare gli interessi dei passeggeri senza PET con quelli dei passeggeri con i PET.
Appare auspicabile, altresì, favorire la familiarizzazione dei PET al trasporto aereo attraverso una adeguata formazione da impartirsi da parte di associazioni specializzate. In estrema sintesi si ritiene che, nel predisporre la configurazione di cabina e le procedure, gli operatori aerei interessati terranno conto delle seguenti indicazioni:
− il PET superiore agli 8 kg potrà essere posto, secondo la configurazione di cabina dello specifico aeromobile, all’interno di un adeguato trasportino, da collocarsi anche al di sopra dei sedili, adeguatamente assicurato tramite le cinture di sicurezza o altri sistemi di ancoraggio; qualora il peso massimo complessivo del PET e del trasportino sia superiore ai limiti oggi previsti, deve comunque rientrare entro il peso massimo previsto per un passeggero medio;
− il trasportino all’interno del quale potrà essere posto il PET deve essere posto in prossimità del finestrino e non deve occupare dei posti con accesso diretto a uscite di emergenza o nei quali la loro presenza possa: 1) impedire ai membri dell’equipaggio di svolgere i propri compiti; 2) ostruire l’accesso agli equipaggiamenti di emergenza; o 3) ostacolare l’evacuazione di emergenza dell’aeromobile;
− il comandante, l’equipaggio ed eventualmente gli altri passeggeri devono essere preventivamente informati nel caso di trasporto di PET con peso superiore agli 8 kg;
− dovrà essere previsto un numero massimo di PET collocabili in cabina in relazione alla tipologia di aeromobile;
− dovrà essere concordata con il prestatore di servizi di assistenza a terra una procedura che consenta di bilanciare le esigenze dei passeggeri privi di PET con quelle dei passeggeri accompagnati dai PET;
− potranno essere valutate da ENAC anche procedure diverse che garantiscano, comunque, adeguati standard di sicurezza e di benessere del PET.


 disponibile prossimamente.
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